Sordità

Ai sensi della vigente normativa si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Legge 26 maggio 1970, n, 381 modificata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 95).
Si intende per età evolutiva il periodo di vita compreso tra la nascita al compimento del dodicesimo anno di età.

BENEFICI NON ECONOMICI  
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alla infermità invalidante.

BENEFICI ECONOMICI  
Pensione (età compresa tra 18 e 65 anni) + Indennità di comunicazione (tutte le età)

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER SORDI: IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2019

Pensione Sordi
Le persone riconosciute affette da sordità (congenita o prelinguale) hanno diritto, se di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad una pensione dell’importo mensile di € 285,66 per 13 mensilità, erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
Il limite di reddito annuo per aver diritto alla pensione spettante ai ciechi parziali è di € 16.814,34.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Indennità di comunicazione
Le persone riconosciute affette da sordità (congenita o prelinguale) hanno diritto, indipendentemente dall’età e dal reddito personale, ad una indennità dell’importo mensile di € 256,89 per 12 mensilità, erogata dall’INPS.
L”indennità di comunicazione:
– è incompatibile con l’indennità di frequenza
– non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida
– non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
– è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili
– spetta anche nel caso di ricovero in istituto.
I criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992):

Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.

Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni.