L. 68/99 (collocamento mirato al lavoro)

Presentazione
La legge 68/99 ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c. alle persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si intendono per soggetti in età lavorativa gli uomini di età compresa tra i 15 e i 65 anni e le donne di età compresa tra i 15 e i 60 anni.

Attualmente, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

1. Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento.
La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica e non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.
2. Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario di invalidità civile.
La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica.
3. Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.
La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

(Messaggio INPS n. 3989 del 16 febbraio 2011)

Modalità accertative  
Persone invalide con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%. L’accertamento delle condizioni di disabilità, spetta alla Commissioni mediche integrate, ai sensi dell’art.4 della L.104/92, dalle figure dell’operatore sociale e del medico esperto nella patologia da esaminare, nonché dal medico INPS ai sensi della legge 102/09. Il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 – “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili” – stabilisce criteri e modalità per l’accertamento delle condizioni di disabilità e per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. L’attività delle Commissioni è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile per individuarne la capacità globale per l’inserimento al lavoro. Le Commissioni formulano, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, la diagnosi funzionale e la relazione conclusiva limitatamente ai soggetti in età lavorativa ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore al 46%. Nella relazione possono essere suggerite eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’avviamento al lavoro o per il mantenimento dello stesso da parte del soggetto disabile, nonché la eventuale periodicità delle visite sanitarie di controllo. In relazione all’esito dell’accertamento sanitario la persona disabile può essere iscritta nella graduatoria e nell’elenco di cui alla L. 68/99.
Persone invalide del lavoro con riduzione capacità lavorativa superiore al 33%. L’accertamento delle condizioni di disabilità ex L.68/99 viene effettuato dall’INAIL.
Accertamento della permanenza dello stato invalidante
Ai sensi dell’art. 8 del DPCM del 13 gennaio 2000 (Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante):

1.
La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato Tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell’inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

2.
La visita sanitaria di controllo e’ effettuata secondo i criteri e con le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3.
La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile e’ stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all’art. 4, della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.

4.
La chiamata a visita di controllo e’ effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell’azienda o dell’ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l’insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell’integrazione lavorativa.

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