Terapie Salvavita

CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO
I lavoratori dipendenti, i cui rispettivi Contratti Nazionali di Lavoro prevedono tale beneficio, hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia, in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili.

Premesso che le gravi patologie e le relative terapie invalidanti non sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, sono requisiti per accedere al beneficio:

1. l’esistenza di una patologia grave, non permanente incompatibile con il manetnimento del rapporto di lavoro nelle mansioni di competenza;
2.
la necessità, in conseguenza della patologia grave, di effettuare terapie salvavite o ad esse assimilabili, cioè terapie indispensabili per il mantenimento in vita del soggetto, di per sè produttive – per effetti immediati o conseguenti – di incapacità temporanea alla prestazione lavorativa.

CONTENUTI DEL BENEFICIO
Lo scorporo dei periodi di malattia dovuti a patologie gravi che richiedono terapie salvavita riguarda, pertanto, le assenze dal lavoro dovute a:
– giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital necessari alla effettuazione delle terapie salvavita;
– giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, riconducibili agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse con esclusione, invece, delle assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patolgia di base o a generica convalescenza; sono altresì escluse le assenze  dovute ad altre patologie intercorrenti.
La norma di miglior favore delle terapie salvavita non risulta essere applicabile ad altri periodi di assenza del lavoratore, ancorchè ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali alla patologia (Es. visite specialistiche  di controllo).

Non è di per sè sufficiente la certificazione di handicap in situazione di gravità (art., 3, comma 3, L. 104/92) e/o di invalidità civile con diritto alla indennità di assistenza continua affinchè le assenze per malattia siano da ritenersi escluse dal periodo di comporto.

Sono ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l’effettuazione delle terapie salvavita in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio.

Si intende per terapia salvavita un ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite “salvavita”.

Taluni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a gravi patologie, individuano alcune specifiche condizioni quali l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), senza tuttavia escludere altre fattispecie di analoga gravità.

COME OTTENERE IL BENEFICIO
I due requisiti (gravità della patologia e ricorso a terapie salvavita), tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della norma contrattuale e pertanto devono essere debitamente documentati.
La procedura è attivata a domanda del lavoratore, inoltrata allla amministrazione di appartenenza, allegando adeguata certificazione medica di struttura sanitaria pubblica o accreditata, verificata dal Servizio di Medicina Legale ASL qualora richiesto dalla stessa amministrazione, in cui deve essere espressamente attestato:

1. l’esistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita o ad essa assimilabile;
2. la delimitazione del preciso periodo temporale del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso.

Laddove non ricorra la particolare fattispecie le istanze saranno respinte con relativa motivazione. E’ riconosciuta al diretto interessato la facoltà di richiedere il riesame della istanza da parte del Collegio Medico ASL.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA’
Il lavoratore riconosciuto affetto da grave patologia con necessità di terapia salvavita non è tenuto, nei giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, all’osservanza delle fasce orarie di reperibilità.

Quali documenti presentare
Ai fini dell’accertamento dei requisiti sanitari da parte del Servzio di Medicina Legale ASL, ove richiesto dalla amministrazione di appartenenza del lavoratore, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
– documento di identità in corso di validità
– documentazione sanitaria giustificativa a sostegno della richiesta
– ricevuta del versamento dei diritti sanitari di € 28,50 + IVA, trattandosi di prestazione non inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quindi a totale carico del richiedente.