Visite Fiscali

POLO UNICO INPS
Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Con il messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017, sono state individuate le seguenti categorie di dipendenti interessati:

  • Ex art. 1 del D.Lgs. 165/2001, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
    loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; ove la norma di cui sopra recita “le Regioni, le Province”, si intendono anche tutte le Regioni e Province a statuto speciale, non esclusa la Regione siciliana;
  • Ex art. 7, comma 1 del DL 179/2012, i “dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ove per tali dipendenti si intendono, ex art. 3 del medesimo D.Lgs:
    – Personale della carriera prefettizia
    – Personale della carriera diplomatica
    – Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali
    – Avvocati e Procuratori dello Stato
    – Docenti e ricercatori universitari
    – Personale della carriera dirigenziale penitenziaria
    – Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono, altresì, compresi nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art.55-septies i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Le disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al “personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Nello specifico, per personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato si intendono:
– Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare
– Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri
– Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria
– Corpo nazionale dei vigile del fuoco, escluso il personale volontario.

Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

Messaggio INPS 3 giugno 2019, n. 2109
Con il Messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019, la Direzione Generale INPS ha stabilito che in caso di assenze dal servizio per malattia del personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rispettivi datori di lavoro potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.

Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di visita medica di controllo è effettuata, da parte delle Pubbliche Amministraztioni, tramite Portale INPS.

Il datore di lavoro pubblico che richieda una visita medica di controllo dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.
Una volta effettuate le visite mediche di controllo, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.

Indirizzi email per la ricezione delle visite fiscali di competenza ASL:
– Distretto di Ariano Irpino: visitefiscalidistrettoariano@aslavellino.it
– Distretto di Monteforte Irpino: visitefiscalidistrettomonteforte@aslavellino.it
– Distretto di S. Angelo dei Lombardi: visitefiscalidistrettosantangelo@aslavellino.it
– Distretto di Avellino: visitefiscalidistrettoavellino@aslavellino.it
– Distretto di Atripalda: visitefiscalidistrettoatripalda@aslavellino.it
– Distretto di Baiano: visitefiscalidistrettobaiano@aslavellino.it
– Presidio Sanitario di Cervinara: visitefiscalipscervinara@aslavellino.it

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VISITE FISCALI

Legge 20 maggio 1970, n. 300
L’art. 5 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) sancisce che sono vietati gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’ idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.  

DLgs 165/2001 – Art. 55 septies, comma 5 (come modificato dall’art. 16 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 111/2011)
Le Pubbliche Amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

DLgs 165/2001 – Art. 55 septies, comma 5-ter (come modificato dall’art. 16 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 111/2011)
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostci l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Decreto 18 dicembre 2009 , n. 206 – G.U. n. 15 del 20-1-2010
Art. 1 Fasce orarie di reperibilita’
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2 – Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’
1.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

La legge 15 luglio 2011, n.111 – conversione in legge del D.L. 98/2011 – ha esteso la nuova disciplina anche al personale in regime di diritto pubblico tra cui sono compresi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011).

Decreto 11 gennaio 2016 (G.U. n. 16 del 21.01.16)
Art. 1, esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato assenti per malattia.

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapia salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

3. Per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Orario visite fiscali dipendenti Datori di Lavoro Privati
I dipendenti privati che richiedono al proprio datore di lavoro dei giorni di assenza per malattia, sono tenuti a essere reperibili per la visita fiscale durante gli orari previsti dalla vigente normativa.

Le fasce di reperibilità  per i dipendenti privati sono fissate dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Adempimenti del dipendente
Il dipendente deve tempestivamente comunicare al datore di lavoro l’assenza per malattia, specificando
:
la durata della malattia.
il luogo in cui essere reperibile per eventuali controlli, se diverso da quello dato al datore di lavoro.

I medici
Inviano all’INPS gli attestati di malattia per via telematica, privi di diagnosi.
Il medico curante rilascia al lavoratore copia cartacea:
A. dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B. del certificato di malattia contenente i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
In caso di impossibilità di stampare la certificazione, il medico comunica al lavoratore il numero del certificato.
La numerazione del certificato potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’INPS.

I lavoratori:

  • sono esonerati dall’obbligo
    di trasmettere direttamente ai propri datori di lavoro le attestazioni di malattia, entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.
  • hanno l’ obbligo
    di segnalare – tempestivamente – ai rispettivi datori di lavoro la propria assenza; di segnalare l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale.

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pdf Funzione pubblica circolare n 10_2011 372 KB 462