Esenzione Cinture di Sicurezza

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA
L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, in due ipotesi:
1. per le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza;
2. per le donne in stato di gravidanza, se esistono condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza (sulla base del certificato rilasciato dal ginecologo curante).
In entrambi i casi, l’esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi.
Per quanto riguarda il punto 1), le patologie che possono costituire controindicazione all’uso delle cinture di sicurezza, temporaneamente o illimitatamente, sono riportate nella seguente tabella indicativa.  

Patologie che possono controindicare l’uso delle cinture di sicurezza  
□ Grandi ascitici (durata illimitata)

□ Grandi obesi (durata limitata, revoca in caso di risoluzione), al di sopra del 50% del peso teorico
□ Enfisematosi, asmatici affetti da grave insufficienza respiratoria (durata un anno)
□ Soggetti affetti da laparocele permagno (durata illimitata)
□ Soggetti affetti da ernia ombelicale permagna (durata 1 anno)
□ Soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria (durata 1 anno)
□ Mancanza dei punti di appoggio delle cinture.

Le cinture normalmente appoggiano sulla clavicola, sullo sterno e sulle ali iliache: patologie o interventi chirurgici interessanti questi punti di appoggio dovranno essere valutati caso per caso in quanto la mancanza di uno di essi potrebbe determinare unuso inappropriato della cintura (eventuale durata illimitata).

Situazioni fisiche di non vestibilità della cintura
□ Apparecchi gessati, Desault gessato; apparecchio gessato toracobrachiale; busto gessato; apparecchio gessato pelvi – malleolo; apparecchio gessato pelvi – pedidio (durata Iimitata)
□ Tutori ortopedici (temporanei o permanenti).

Possono essere esentati dall’obbligo della cintura di sicurezza i portatori di tutori per:
□ Disarticolazione di spalla
□ Disarticolazione interileoaddominale
□ Disarticolazione d’anca
□ Busti ortopedici tipo Jewett, Milwaukee e analoghi
□ Gravi malformazioni e mutilazioni (da valutare caso per caso ed eventuale durata illimitata)
□ Gravi mutilazioni – amputazione interscapolo toracica per l’arto superiore; – amputazione inter-ilio-addominale e di anca per l’arto inferiore; – altre gravi mutilazioni saranno valutate caso per caso.  

Altre alterazioni in cui l’esenzione può essere valutata caso per caso.
Per questi casi, come per altre situazioni patologiche l’esenzione dell’obbligo della cintura può essere proposta, considerata e valutata caso per caso; essa deve essere comunque soggetta a certificazione pubblica e a controllo nel tempo.

□ Esiti di mastectomia radicale (durata limitata)
□ Esiti di interventi chirurugici con neostomia esterna (da valutare caso per caso)
□ Pacemaker sottocutanei con intascamento
□ Sindromi psicotiche certificate dallo specialista psichiatra (da valutare caso per caso; durata limitata)
□ Stati di spasticità neuromuscolare
□ Nei casi in cui l’azione di ritenuta possa comportare uno stimolo atto a scatenare una contrattura muscolare o crisi tonico-cloniche (durata limitata)
□ Nevrite intercostale e/o affezioni dermatologiche particolarmente sensibili al contatto, es. Herpes Zooster (durata limitata)
□ Portatori di drenaggio per idrocefalo,(durata illimitata)
□ Interventi chirurgici recenti. La valutazione relativa ad interventi chirurgici recenti (entro i tre mesi), deve essere effettuata caso per caso, sottoposta a certificazione medica e subordinata a controllo nel tempo (durata tre mesi)
□ Gravidanza se esistono condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza (sulla base del certificato rilasciato dal ginecologo curante).  

Modalità di accesso alla prestazione
La prenotazione della visita medica può essere effettuata di persona, tramite incaricato, presso la Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto di appartenenza territoriale. L’ufficio comunicherà all’interessato o a suo delegato, la data, l’ora dell’appuntamento, la documentazione da presentare al momento della visita ed i diritti sanitari da versare, essendo la prestazione a pagamento.

Quali documenti presentare
Al fine dell’accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto all’esonero delle cinture di sicurezza il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:

□ Documento d’identità in corso di validità
□ Patente di guida (se posseduta)
□ Documentazione sanitaria riguardante le patologie che costituiscono controindicazione all’uso della cintura di sicurezza
□ Ricevuta del versamento dei diritti sanitari di € 28,50 (Decreto Regione Campania n.3 del 03.01.11).

RICORSO
Avverso il giudizio monocratico è prevista la possibilità di ricorrere ad una valutazione collegiale operante presso la sede distrettuale di riferimento, di norma presieduta dal medico legale responsabile/referente della relativa U.O. di Medicina Legale.
In assenza del medico – legale il ruolo di presidente è affidato dal Direttore di Distretto ad altro professionista con comprovata esperienza.