Porto d’armi

L’Art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 (“Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale”) prevede che “l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per difesa personale venga effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato”.
All’atto della visita il richiedente è tenuto a presentare un certificato anamnestico, secondo il modello indicato in allegato al Decreto redatto dal Medico di Medicina Generale, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore ha facoltà di prescrivere tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello indicato nel Decreto, viene consegnato all’interessato.
L’art. 4 prevede inoltre che “avverso il giudizio negativo, l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico.

Con sentenza n. 11130 del 30 maggio 2016, la Sezione del Lavoro della Corte di Cassazione, nel ribadire che l’accertamento dei requisiti psicofisici viene effettuato “dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato” ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministero della Sanità 28 aprile 1998, ha altresì precisato che il riferimento ad “uffici medico-legali” esclude che possano considerarsi tali gli ambulatori privati di singoli medici che esercitino ivi la loro attività professionale. Deve trattarsi invece di “uffici” pubblici come è reso manifesto dalle altre strutture abilitate, inserite anch’esse nell’ambito degli apparati di una pubblica amministrazione.

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA E AL PORTO D’ARMI PER L’ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO
Art.1 Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998

Requisiti visivi
Acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindri che positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali; per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere almeno di 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe; senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

Requisiti uditivi
Soglia uditiva non superiore a 30 dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.
In caso di valori soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità è limitata all’esercizio della caccia in appostamento.

Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale
raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’ arma.

Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali
In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al PORTO D’ARMI PER USO DIFESA PERSONALE
Art.2 Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998

Requisiti visivi
a) Soggetti con visione binoculare
– visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
– visus corretto: 10/10 complessivi;
E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di rifrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’ astigmatismo misto.

b) Soggetti monocoli
– visus naturale minimo: 1/10.
– visus corretto: 9/10.
E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare.

c) Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il
test delle matassine colorate.

Requisiti uditivi
Soglia uditiva non superiore a 20 dB migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri con l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.

Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.

Assenza di alterazioni neurologiche
che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico.
Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.


Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci.

Modalità di accesso alla prestazione
La visita medica va prenotata presso l’Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza territoriale, clicca qui per maggiori informazioni.

Quali documenti presentare
Al fine dell’accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto all’esonero delle cinture di sicurezza il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:

documento d’identità in corso di validità
certificato anamnestico
come da modello ministeriale, rilasciato dal medico curante, di data non anteriore a tre mesi
ricevuta del versamento dei diritti sanitari
di € 28,50 sul c/c postale n. 13430830 intestato a Tesoreria ASL AV
marca da bollo
da €. 16,00.

RICORSO
Avverso il giudizio negativo del medico certificatore, l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso al Collegio Medico – Legale istituito presso la U.O.C. Medicina Legale ASL AV (Delibera n°1184 del 03.11.10).

COLLEGIO MEDICO
U.O.S.D. Medicina Legale
Corso Europa, 66 – Avellino
Tel. 0825 – 781945 – Fax 0825 – 292802
mail: collegiomedico@aslavellino.it
PEC U.O.S.D. Medicina Legale: uoc.medicina.legale@pec.aslavellino.it

Orario segreteria
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì – ore 9.00 – 12.00

DETENZIONE DI ARMI
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 29.09.2013, n. 121, i detentori d’armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità, devono produrre, entro il 4 maggio 2015, certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35 del T.U.L.P.S.
La certificazione medica è rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal servizio di Medicina Legale delle Aziende sanitarie locali, da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Anche dopo il 4 maggio 2015 sarà possibile presentare il certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e/o psicotrope, oppure abusare di alcool.

 

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