Danni da trasfusioni, vaccinazioni, somministrazione di emoderivati – L. 210/92

LEGGE 25 febbraio 1992 n. 210
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI DI SANGUE E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

La legge 210/92, così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
□ Vaccinazioni
□ Trasfusioni
□ Somministrazioni di emoderivati
□ Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario).

BENEFICIARI DELLA LEGGE
1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a causa di:
□ vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
□ vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
□ vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;

2. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

3. Persone che risultino contagiate da virus HIV o da virus dell’Epatite a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati, sia periodica che occasionale.

4. Operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione da HIV a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. Con la sentenza 476 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo anche agli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

5. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

6. Eredi
□ Se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda in vita, muore prima di percepire l’indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.

□ Qualora a causa delle vaccinazioni o delle Infermità previste dalla L. 210/92, derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

BENEFICI PREVISTI
1. La Legge prevede un indennizzo vitalizio attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L’importo dell’assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria.
Il verbale della CMO esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). La suddetta tabella contiene 8 categorie (l’8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave).
In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l’indennizzo (art. 6, L. 210/92).

2. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.

3. I soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno “una tantum” corrispondente al 30% dell’indennizzo per ogni anno, per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l’ottenimento dell’indennizzo. Tale importo viene corrisposto su specifica domanda (utilizzando l’apposito modello “Domanda di assegno una tantum” in allegato a fondo pagina ) alle persone che a cusa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).

4. Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell’erogazione dell’indennizzo.

5. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.

6. Esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all’indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.

DOMANDA
La domanda di indennizzo, redatta in carta libera dall’interessato o da chi ne esercita la tutela, può essere inoltrata a mano, a mezzo raccomandata o PEC:
– al Distretto Sanitario di residenza del cittadino danneggiato
– oppure all’Ufficio Protocollo Generale ASL Avellino protocollo@pec.aslavellino.it

In caso di morte dovrà essere presentata presso il Distretto Sanitario di ultima residenza del soggetto deceduto.
La domanda (il cui modello è disponibile presso i Distretti Sanitari ed in allegato a fondo pagina), firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:
– dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato;
– dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in   caso di morte del danneggiato);
– indicazione del danno per il quale si chiede l’indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV);
– elenco della documentazione allegata;
– indirizzo al quale inviare ogni eventuale comunicazione e recapito telefonico;
– firma e data di presentazione.

I termini per la presentazione della domanda previsti dall’art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
□ 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
□ 10 anni, nei casi di infezione da HIV.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

Documentazione amministrativa da allegare alla domanda
certificato di nascita del cittadino danneggiato (o autocertificazione);
– certificato di residenza (o autocertificazione);
– stato di famiglia in caso di minorenne (o autocertificazione);
– nomina del tutore, in caso di interdetto (o autocertificazione);
– certificato di morte, in caso di deceduto, e atto notorio con elencazione degli eredi (o autocertificazione);
– cartella clinica relativa al decesso, ovvero scheda di morte ISTAT in originale o copia confirme nei casi decesso successivo alla presentazione della domanda, reversibilità o una tantum per gli eredi di danneggiati deceduti;
– elenco della documentazione allegata.

Documentazione sanitaria da allegare alla domanda

danni da vaccino:
– copia conforme del certificato vaccinale comprovante la data della vaccinazione e i dati del vaccino;
– copia conforme della cartella clinica relativa alle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto;
– documentazione del datore di lavoro per le vaccinazioni effettuate per motivi di lavoro;
– documentazione inerente alla necessità della vaccinazione, se non obbligatoria
– copia conforme dell’ordinanza dell’autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie;

danni da contatto con persona vaccinata:
–  copia conforme del certificato vaccinale comprovante la data della vaccinazione e i dati del vaccino relativi alla persona vaccinata;
– documentazione che dimostri le modalità e le caratteristiche del contatto con la persona vaccinata;
– copia conforme della cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito dal soggetto danneggiato.

danni da trasfusione:

a) Politrasfusi
– scheda informativa (fac simile come da G.U. serie generale n. 145 del 22.06.92) con firma e tiimbro del Direttore Sanitario della struttura curante;
– documentazione sanitaria in originale o in copia conforme attestante la data (giorno, mese, anno) del primo accertamento di positività e diagnosi di infezione da HIV o epatite virale post-trasfusionale
– eventuali analisi o cartelle cliniche (in originale o copia conforme) relativi a ricoveri successivi.

b) Trasfusi occasionali
– scheda informativa (fac simile come da G.U. serie generale n. 145 del 22.06.92);
– copia conforme della cartella clinica completa delle annotazioni o bollini adesivi relativi alle sacche utilizzate per la trasfusione;
– documentazione sanitaria in originale o in copia conforme attestante la data (giorno, mese, anno) del primo accertamento di positività e diagnosi di infezione da HIV o epatite virale post-trasfusionale;
– referti di analisi o cartelle cliniche in originale o copia conforme relative ad eventuali accertamenti o ricoveri effettuati tra l’evento trasfusionale e l’accertamento del danno.

Operatori sanitari contagiati di da HIV, HCV, HBV durante il lavoro:
– originale o copia conforme della denuncia di infortunio sul lavoro;
– dichiarazione della Direzione della struttura sanitaria presso cui si è verificato l’evento, attestante la presenza in servizio del danneggiato al momento dell’evento denunciato;
– copia conforme della cartella clinica del ricovero relativo alll’accertamento della prima positività per HIV, HCV, HBV oppure, in assenza di ricovero, copia conforme delle analisi di laboratorio

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
L’Azienda Sanitaria Locale ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per effetto della Delibera ASL AV n. 553 del 06.05.16:
– il Distretto Sanitario di appartenenza del soggetto danneggiato, acquisita e registrata l’istanza,  provvede alla istruttoria della pratica che, successivamente, sarà inoltrata alla U.O.C. Medicina Legale in copia conforme;
– la U.O.C. Medicina Legale trasmette copia completa del fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l’interessato;
– la CMO, emesso il giudizio medico-legale (ascrivibilità della patologia alla categoria di danno secondo la Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834), trasmette tre verbali in originale alla U,O,C. Medicina Legale che curerà il successivo inoltro del fascicolo alla STAP Regione Campania per il prosieguo della trattazione;
– la Regione provvede a notificare il giudizio della CMO e a liquidare l’indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi.

Dal giorno dell’avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni entro cui il cittadino può presentare ricorso contro giudizio della CMO.

GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
Sulla scorta della istruttoria espletata dalla ASL e sulla base di dati oggettivi e documentati la Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa si esprime sulla tempestività della domanda, sul nesso di causalità tra l’infermità e l’evento che ha determinato il danno ed emette il giudizio medico-legale indicando la ascrivibilità del danno alla categoria compresa tra la prima e l’ottava della Tabella A allegata al D.P.R. n.834/81.  Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL.

Commissioni Mediche Ospedaliere competenti per la Regione Campania

per Napoli e Caserta
Dipartimento di Medicina Legale
C.M.O. L. 210/92
Via dei Bersaglieri, 10
00143 ROMA

per Avellino, Benevento e Salerno
Aeronautica Militare – Dipartimento Militare di Medicina Legale
C.M.O. L. 210/92
Via Gabriele D’Annunzio, 36
70128 Bari Palese

RICORSO
Avverso il giudizio della CMO è ammesso il ricorso al Ministero della Salute, presentato tramite la ASL di competenza, redatto in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso (art.5 L.210/92).
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l’azione innanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione (silenzio rigetto), dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

RISARCIMENTO DEL DANNO
Tale tipo di danno rientra nella categoria del danno biologico.
Indipendentemente dalla fruizione dell’indennizzo di cui alla legge 210/92, il cittadino può promuovere un’azione risarcitoria volta ad ottenere l’integrale ristoro dei “danni” sofferti in conseguenza di trasfusioni, vaccinazioni, somministrazione di emoderivati (danno biologico, danno morale).
Come sancito dalla Giurisprudenza di  merito la proposizione e l’accoglimento della istanza di indennizzo L. 210/1992 non precludono al soggetto danneggiato la possibilità di agire giudizialmente  per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti

TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA
Il termine di prescrizione è di 5 anni, dal momento in cui si ha la reale percezione del danno e la sua rapportabilità causale, che è fatta coincidere con l’inoltro della domanda amministrativa. Diviene di 10 anni per gli eredi della persona contagiata e defunta.

 

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