Patenti di Guida Speciali – Commissione Medica Locale

CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 LE PRENOTAZIONI DELLE VISITE MEDICHE PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE AVVERRANNO, PRIORITARIAMENTE, TRAMITE POSTA ELETTRONICA SECONDO LE  MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE.

A) Conseguimenti, revisioni e rinnovi per:

  • patenti di guida speciali (soggetti affetti da minorazioni fisiche richiedenti adattamento dell’autoveicolo);
  • soggetti affetti da patologie di competenza della Commissione Medica Locale (epilessia, diabete, patologie cardiovascolari, renali e psichiche, sindrome delle apnee notturne, trapianti d’organo ecc.);
    Mail: commissionemedicalocale@aslavellino.it

Per eventuali informazioni telefoniche contattare la segreteria, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, ai numeri 0825/781945, 0825/292816.

B) Revisioni e rinnovi per:

  • violazione art.186 CdS (Guida sotto l’influenza dell’alcol):
  • violazione art. 187 CdS (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze);
  • titolari di patenti di guida di categoria D ultrasessantenni;
  • titolari di patenti di guida di categoria C ultrasessantacinquenni;
  • attestati annuali per titolari di patenti di guida superiori di categoria C – CE – D – DE.
    Mail: commissionemedicalocale2@aslavellino.it

Per eventuali informazioni telefoniche contattare la segreteria, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, ai numeri 0825/292823, 0825/292807.

COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente
Dott. Dario Moschetti

Segreteria
c/o U.O.S.D. Medicina Legale ASL AV

Corso Europa, 66 – Avellino
Tel. 0825/781945 – 0825/292807 – 0825/292823 – Fax 0825/292802
email: commissionemedicalocale@aslavellino.it – commissionemedicalocale2@aslavellino.it.
pec U.O.S.D. Medicina Legale: uoc.medicina.legale@pec.aslavellino.it

Orario di apertura al pubblico:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 – 12.00

Sede ambulatoriale
ASL AV – Via Circumvallazione n° 73 – Avellino.

Personale ufficio di segreteria:
Sig.ra Donata Maria Iorio
Sig. Pasquale De Feo
Sig.ra Rosaria Bagno
Sig. Pietro Angiuoni.

Destinatari della prestazione

  • Soggetti affetti da mutilazioni e disabilità fisiche
    Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida, anche su veicolo adattato, in relazione alle particolari esigenze. In tal caso la Commissione medica è integrata da un medico del servizio di riabilitazione e dall’ingegnere dell’Ufficio della Motorizzazione Civile.
  • Soggetti affetti da patologie invalidanti ai fini della guida
  • Ultrasessantenni titolari di patenti di guida D / DE
  • Ultrasessantacinquenni titolari di patenti di guida C / CE
  • Revisioni disposte dall’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) e dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
  • Soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di categorie C / CE / D / DE
  • Casi ritenuti dubbi dai medici certificatori
  • Soggetti in cui l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e/o di laboratorio faccia sorgere al medico certificatore monocratico dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.


REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2011 n. 59 – Allegato III e smi.
L’allegato III stabilisce i requisiti minima di idoneità psichica e fisica alla guida di autoveicoli per le seguenti patologie:
– vista
– affezioni cardiovascolari
– diabete mellito (modelli ministeriali di certificazione diabetologica scaricabili a fondo pagina)
– epilessia (modelli ministeriali di cerificazione neurologica scaricabili a fondo pagina)
– dipendenza da alcool
– uso di sostanze stupefacento o psicotrope, uso di farmaci incidenti sulla vigilanza
– patologie psichiche
– patologie neurologiche
– disturbi del sonno da sindrome delle apnee ostruttive.

In occasione della visita la Commissione può richiedere ulteriori accertamenti clinici ritenuti necessari per la formulazione del giudizio di idoneità psico-fisica alla guida.
L’onere economico, per gli esami da eseguire presso strutture pubbliche o accreditate, è a completo carico del cittadino.

Prenotazione della visita
La prenotazione può essere effettuata:
a) presso la segreteria della CML dal diretto interessato o da suo delegato utilizzando, in tal caso, il modello di delega scaricabile a fondo pagina. Alla delega dovranno essere allegate copie fronte/retro del documento di riconoscimento del delegante e del delegato
b) tramite posta elettronica inoltrando la richiesta a commissionemedicalocale@aslavellino.it.

All’atto della prenotazione dovrà essere compilato il modello istanza di visita (scaricabile a fondo pagina) riportando:
a) dati anagrafici
b) codice fiscale
c) categoria della patente di guidi posseduta (in caso di rinnovo o di revisione)
d) categoria della patente di guida che l’interessato intende conseguire (in caso di conseguimento)
e) scadenza temporale della patente di guida posseduta (in caso di rinnovo o revisione)
f) patologia / infermità da cui la persona è affetta
g) provvedimento di revisione emesso dalla Prefettura o dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

La segreteria, acquisita l’istanza di visita medica, comunica la data e l’ora della visita, oltre a fornire indicazioni circa la documentazione clinica da presentare all’atto della visita (vedi scheda accertamenti da esibire alla CML, scaricabile a fondo pagina).

Qualora l’interessato non possa presentarsi alla visita nella data ed ora indicati, dovrà darne preventiva comunicazione alla segreteria a mezzo posta elettronica, fax o telefono dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

A) CONSEGUIMENTO / REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Documentazione da produrre all’atto della visita:

Fotografia
formato tessera con immagine frontale (volto non di profilo o inclinato), su fondo chiaro uniforme, non danneggiata o recante scritte, di data non superiore a sei mesi
Documento di riconoscimento
in corso di validità
Certificato anamnestico
rilasciato dal medico curante attestante i precedenti morbosi nel caso di conseguimento di patente di guida
Ricevuta del versamento di € 16,00
da effettuare sul c/c postale n. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo (bollettino di c/c prestampato disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
Ricevuta del bollettino di versamento
da effettuare sul c/c postale n° 15175813 intestato ad ASL AV/Commissione Patenti (causale: “Diritto fisso visita medica patente di guida”):
€ 18,60 patenti di categoria B in caso di soggetti affetti da patologie che non richiedono adattamenti del veicolo (rilasciate da Commissione non integrata)
€ 33,60 per patenti di categoria C/D/E per raggiunti limiti di età o per patologie che non richiedono adattamenti al veicolo (rilasciate da Commissione non integrata)
€ 24,80 per patenti di categoria B rilasciate da Commissione integrata da specialista
 (esperto in problemi e patologie correlate all’assunzione di sostanze psicoattive, diabetologo); patenti speciali per limitazioni derivanti dall’udito
€ 30,99 per patenti speciali rilasciate da Commissione integrata da specialista fisiatra e da ingegnere della M.C.T.C (per limitazioni derivanti dall’apparato locomotore)
€ 39,80
per patenti di categoria C/D/E rilasciate da Commissione integrata da specialista (esperto in problemi e patologie correlate all’assunzione di sostanze stupefacenti, diabetologo)

Accertamenti clinici
in originale, relativi alla patologia, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche
Documentazione relativa a pregressi riconoscimenti di stati invalidanti
Invalidità civile, L. 104/92, causa di servizio, infortunistica INAIL, invalidità INPS.
Provvedimento di revisione della patente di guida
disposta da MCTC o Prefettura (se ricorre il caso).

B) RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA
La patente di guida può essere rinnovata a partire da quattro mesi prima della data di scadenza riportata sul documento stesso. L’anticipo della procedura di rinnovo non determina alcuna contrazione del periodo di validità in quanto la successiva scadenza è sempre allineata alla data del compleanno.

Documentazione da produrre all’atto della visita:

Patente di guida
Codice fiscale
Fotografia
formato tessera con immagine frontale (volto non di profilo o inclinato), su fondo chiaro uniforme, non danneggiata o recante scritte, di data non superiore a sei mesi
Ricevuta del versamento di € 16,00
da effettuare sul c/c postale n. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo (bollettino di c/c prestampato disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
Ricevuta del versamento di € 10,20
da effettuare sul c/c n. 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri (bollettino di c/c prestampato disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
Ricevuta del bollettino di versamento intestato ad ASL AV / Commissione Patenti
da effettuare sul c/c postale n°15175813 (causale: “Diritto fisso visita medica patente di guida”):
€ 18,60 per
patenti di categoria B in caso di soggetti affetti da patologie che non richiedono adattamenti del veicolo (rilasciate da Commissione non integrata);
€ 33,60 in caso di patenti di categoria C/D/E per raggiunti limiti di età o per patologie che non richiedono adattamenti al veicolo
€ 24,80 per patenti di categoria B
rilasciate da Commissione integrata da specialista (esperto in problemi e patologie correlate all’assunzione di sostanze psicoattive, diabetologo); patenti speciali per limitazioni derivanti dall’udito
– € 39,80 per patenti di categoria C/D/E da Commissione integrata da specialista (esperto in problemi e patologie correlate all’assunzione di sostanze psicoattive, diabetologo)
€ 30,99 per patenti speciali (BS)
rilasciate da Commissione integrata da specialista fisiatra e da ingegnere della M.C.T.C (per limitazioni derivanti dall’apparato locomotore).

Accertamenti clinici
in originale, relativi alla patologia, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche
Documentazione relativa a pregressi riconoscimenti di stati invalidanti
Invalidità civile, L. 104/92, causa di servizio, infortunistica INAIL, invalidità INPS etc.)
Certificato anamnestico
rilasciato dal medico curante, se richiesto dalla Commissione.
Sussiste l’obbligo di produrre il certificato anamnestico del medico curante nei seguenti casi:
– conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o cose o conducono veicoli di peso superiore a 3,5 t.
– soggetti richiedenti revisione o conferma di validità del certificato CFP o patentino filoviario
– titolari di certificato professionale di tipo KA o KB , quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello dellla patente.

All’atto della visita il cittadino dovrà sottoscrivere, alla presenza della Commissione, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico (nel caso non sia richiesto il certificato anamnestico del medico curante) ed il consenso alla trattazione dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.

Completata, con esito positivo, la procedura telematica di rinnovo il sistema informatico rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta conferma di validità che il medico certificatore dovrà stampare, firmare e consegnare al richiedente.

Non afferiscono alla procedura telematica:
a) i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
b) i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
c) i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità
d) le domande di conferma di validità presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa

Nei casi a), b) e c), successivamente alla visita medica, il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

La norma vigente ha abolito il tagliando adesivo di rinnovo in quanto ad ogni conferma di validità viene emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all’indirizzo indicato in fase di rinnovo.
Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7, dalle ore 8,30 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì.

ATTESATO ANNUALE
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli

Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questI veicoli.

COSA FARE DOPO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE?
Gli adempimenti del conducente sono diversi a seconda dei casi:
a) conferma di validità
b) conseguimento
c) riclassificazione
d) revisione

Conferma
Si può circolare con la patente scaduta fino all’arrivo della nuova patente di guida, portando con sè l’attestato di avvenuta conferma di validità rilasciato dalla Commissione.
Conseguimento
Al fine di poter sostenere l’esame di guida l’utente dovrà rivolgersi ad un’agenzia di scuola guida o all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile con il certificato di idoneità psicofisica alla guida rilasciato dalla Commissione.
Riclassificazione
Per ottenere la nuova patente riclassificata l’utente dovrà rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile con il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla Commissione.
Revisione
Revisione disposta dalla Motorizzazione Civile
Il certificato medico di idoneità psicofisica alla guida dovrà essere presentato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per la regolarizzazione della patente.
Revisione disposta dalla prefettura
L’utente dovrà presentare il certificato medico alla Prefettura che ha disposto la revisione e, successivamente, rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per la regolarizzazione della patente.

Il certificato medico rilasciato dalla CML ha una validità massima di 90 giorni

Ufficio Motorizzazione Civile di Avellino
Via Salvatore Pescatori, 123 – 83100 Avellino

Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele, 4 – 83100 Avellino

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA
Il conducente che deve rinnovare la patente di guida presso la Commisssione Medica Locale, se non riesce ad effettuare la visita medica prima della scadenza del documento, può richiedere ad un Ufficio della Motorizzazione civile un permesso di guida provvisorio in attesa dell’accertamento sanitario.
Il permesso è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo e riporta, coma scdenza, la data di convocazione per la visita medica in Commissione.
Può essere rilasciato una sola volta: non è possibile, quindi, rinnovarlo, anche se la Commissione dispone un rinvio ad altra data per la definizione delle procedure di rinnovo.

Il permesso provvisorio di guida non può essere rilasciato nei seguenti casi:

patente scaduta di validità in data antecedente alla prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale;
visita in Commissione Medica Locale disposta dal Prefetto per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come previsto dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada; tuttavia il permesso può essere rilasciato ai conducenti che hanno superato la visita disposta dal Prefetto e, successivamente, sono chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso la Commissione Medica Locale;
patente revocata o sospesa per qualsiasi violazione di norme o condotte del Codice della strada.

Per chiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida occorre presentare ad un Ufficio della Motorizzazione Civile:
modello di richiesta compilato e firmato (scaricabile a fondo pagina);
marca da bollo da euro 16,00;
prenotazione della visita medica in originale e in fotocopia;
patente di guida in corso di validità in originale e in fotocopia;
se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega firmata dall’interessato. fotocopia del suo  documento di identità, documento di identità della persona delegata.

RICORSO
Il cittadino, avverso il giudizio della Commissione Medica Locale, ai sensi dell’art 23 della legge n.120 del 29 luglio 2010 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida) può sottoporsi, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso le strutture sanitarie della Direzione Sanità Rfi (Rete ferroviaria italiana).

Per prenotare la visita l’interessato dovrà inviare alla struttura della Direzione Sanitaria di RFI di riferimento tramite raccomandata A/R o, in alternativa potrà consegnare personalmente:
 il modulo di richiesta della visita (scaricabile dal sito internet della rete ferroviaria italiana)
– unitamente alla copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
La nuova certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria della Direzione di Sanità Rfi dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici della Motorizzazione, per i provvedimenti di compretenza,. entro il termine di massimo di 120 gironi dall’emissione del giudizio, non condiviso, della Commissione Medica Locale.

Unità Sanitaria Territoriale NAPOLI
Corso Novara, 10 (interno stazione centrale) – 80143 Napoli
Tel 081.5672324, 081.5672380, 081.5672450

mail ustnapoli@rfi.it

Resta ferma la possibilità di tutela giurisdizionale mediante:
– ricorso al TAR, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento;
– ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2020, N. 69 (in vigore dal 12 luglio 2020)
Il Decreto del 23 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 27 giugno 2020, ha apportato modifiche all’Appendice II –  art. 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardanti i cittadini sottoposti a trapianti d’organo.
“Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati d’organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto d’organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’art. 119 del codice, salvo questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida”.

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 26 GENNAIO 2018.
Il Decreto del 26 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018, nel recepire la Direttiva europea n. 2016/1106, ha fissato nuovi criteri di idoneità psicofisica alla guida per i cittadini affetti da patologie cardiovascolari e da diabete mellito.
– Allegato I: patologie cardiovascolari
– Allegato II: diabete mellito.
Il testo integrale del Decreto è scaricabile a fondo pagina.

REATO DI OMICIDIO STRADALE E REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI
Legge 23 marzo 2016, n. 41
Legge 23 marzo 2016, n.41, ha introdotti i reati di omicidio e di lesioni personali stradali previsti dagli articoli 589-bis e 590-bise del codice penale (tabella riassuntiva scaricabile a fondo pagina)

DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
Decreto Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti del 22 dicembre 2015
L’art. 2 del Decreto 22 dicembre 2015, nel recepire la direttiva 2014/85/UE del Parlamento europeo, fissa i requisiti di idoneità psicofisica alla guida per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida relativi ai conducenti affetti da sindrome delle apnee notturne.

Art. 2La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.

Il medico, di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l’assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l’idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla Commissione Medica Locale.
La Commissione Medica Locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome delle apnee notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.

Legge 29 luglio 2015, n.11
Con la modifica apportata all’art. 116, comma 4, del Codice della Strada, è stato eliminato il limite di 750 Kg di massa massima autorizzata, finora imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio da parte dei titolari di patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D.

Legge 11 agosto 2014, n. 114
Art. 25 (semplificazione per i soggetti con invalidità)
L’art. 25 della L. 114/2014 stabilisce che qualora la Commissione Medica Locale, alla prima visita di idoneità alla guida, certifichi situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati presso il medico monocratico del distretto ASL di appartenenza, senza passare per la Commissione.
In tal caso la durata  di validità della patente è quella comunemente prevista per tutti i cittadini (tre, cinque, dieci anni a seconda del tipo di patente e dell’età del conducente).
La stessa norma ammette, inoltre, la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità alla guida, di un rappresentante dell’associazione di persone con invalidità da lui individuata.

Art. 23 L. 29 luglio 2010, n. 120 – Modifiche all’art. 128 del CdS
Comma 1- bis
I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla Commissione Medica Locale di cui al comma 4 dell’art. 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

Comma 1-ter
E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Per ulteriori informazioni: Il Portale dell’automobilista