Invalidità Civile

L’art. 2 della legge 30 marzo 1971 n.118, definisce invalidi civili: 
– I cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie a carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione della capacità di lavoro non inferiore a 1/3;
– i minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età;
– i cittadini ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento).
Sono esclusi gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti che sono tutelati da norme specifiche (art. 2 L.118/71). La norma va intesa nel senso che se una menomazione ha dato titolo al riconoscimento di una delle categorie sopra indicate non può essere considerata ai fini del riconoscimento della invalidità civile.  

GRADI DI INVALIDITA’
La normativa vigente prevede soglie diverse di invalidità cui corrispondono differenti tipologie di benefici:
a) la percentuale superiore ad un terzo (34%) è la soglia minima richiesta per il riconoscimento dello status di invalido civile. Tale grado di invalidità dà diritto alla fornitura di protesi e ausili correlati alle infermità invalidanti.
b) il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 46% dà diritto all’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro (L. 68/99).
c) l’erogazione di prestazioni economiche è subordinata al riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

INVALIDO MAGGIORENNE  
a) Il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 100% dà luogo allo status di invalido parziale con diritto all’assegno mensile (compatibilmente con il limite di reddito previsto per tale fascia di invalidità);
b) Il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% dà luogo alla status di invalido totale con diritto alla pensione di inabilità (compatibilmente con il limite di reddito previsto per tale fascia di invalidità);
c) se l’interessato è anche non autosufficiente o non autonomamente deambulante ha diritto all’indennità di assistenza continua o di accompagnamento, indipendente dal reddito in quanto trattasi di indennità concessa al solo titolo della minorazione.
La fruizione della indennità di accompagnamento o di assistenza continua non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Anche per tale categoria di disabili sussiste il diritto alla iscrizione nelle liste per il collocamento mirato di cui alla L. 68/99.
Sono esclusi dal diritto alla indennità di accompagnamento gli invalidi che:
–  sono ricoverati gratuitamente in istituti;
– percepiscano una analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

INVALIDO MINORENNE
Se l’ invalido minorenne non ha autonomia nella deambulazione o ha la necessità di assistenza continua in quanto non è autosufficiente, ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Hanno diritto all’indennità di frequenza (L .289/90):
a) il minore invalido che ha difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
b) il minore ipoacusico che ha una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz, e che, per la sua minorazione deve far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114
Art. 25 – Semplificazioni per i soggetti con invalidità

Art. 25, comma 5 – Minori titolari di indennità di frequenza
I minori titolari di indennità di frequenza presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
In sostanza, i  minori titolari di indennità di frequenza vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni.

Art. 25, comma 6 – Minori titolari di indennità di accompagnamento
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili ovvero dell’indennità di comunicazione per sordità sono attribuite, al compimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza l’obbligo di presentare una domanda amministrativa, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti sanitari previsti dalla normativa di settore.

Art. 25, comma 6 bis – Visite di revisione
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS.

BENEFICI NON ECONOMICI  

INVALIDI fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età 
Grado di invalidità compreso tra il 34 e il 45%
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alle infermità invalidanti  

Grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66%
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alle infermità invalidanti Iscrizione nelle  liste speciali del collocamento lavorativo previo accertamento sanitario ai sensi della Legge 68/99, con i seguenti limiti di età:
– fino al compimento del 65° anno di età per i soggetti di sesso maschile;
– fino al compimento del 60° anno di età per i soggetti di sesso femminile.

Grado di invalidità superiore al 50%
si ha diritto al congedo per cure (articolo 10, Decreto Legislativo n. 509 del 1988), sempre che queste siano connesse alla disabilità riconosciuta.

Grado di invalidità compreso tra il 67 e il 100%
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alle infermità invalidanti.
Iscrizione nelle liste speciali del collocamento lavorativo previo accertamento sanitario ai sensi della Legge 68/99, con i seguenti limiti di età:
– fino al compimento del 65° anno di età per i soggetti di sesso maschile;
– fino al compimento del 60° anno di età per i soggetti di sesso femminile.

Invalidi titolari della indennità di accompagnamento / assistenza continua
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alle infermità invalidanti.
Iscrizione nelle liste speciali del collocamento lavorativo previo accertamento sanitario ai sensi della Legge 68/99, con i seguenti limiti di età:
– fino al compimento del 65° anno di età per i soggetti di sesso maschile;
– fino al compimento del 60° anno di età per i soggetti di sesso femminile.

INVALIDI ultrasessantacinquenni  
Ai soli fini dell’assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art.5, comma 7, DLgs 124/98).

– Difficoltà lievi (percentuale di invalidità compresa tra il 34% e il 66%)
– Difficoltà medio – gravi (percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99%)
– Difficoltà gravi (percentuale di invalidità del 100%)

INVALIDI minori di 18 anni 
– Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (Indennità di frequenza, L. 289/90)
– Minori titolari di indennità di accompagnamento / assistenza continua

I minori riconosciuti invalidi di età pari o superiore ai 15 anni che intendono intraprendere un’attività professionale possono richiedere di essere percentualizzati al solo fine dell’iscrizione all’ufficio del Collocamento ai sensi della L. 68/99 (D.P.R. n. 333 del 10.10.2000)

BENEFICI ECONOMICI

1. INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (età compresa tra 18 e 65 anni) – L. 118/71 e L. 509/88
Benefici assegno mensile  
2. INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% (età compresa tra 18 e 65 anni) – L. 118/71
Benefici pensione di inabilità
3. INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (età compresa tra18 e 65 anni) – L. 18/80 e L. 508/88
Benefici pensione di inabilità + indennità di accompagnamento.
4. ULTRA 65ENNE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – L. 18/80 e L. 508/88
Benefici indennità di accompagnamento.
5. MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – L. 289/90
Benefici indennità di frequenza.
6. MINORE IPOACUSICO con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500 – 1000 – 2000 Hertz L. 289/90.
Benefici indennità di frequenza.
7. MINORE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – L. 18/80 e L. 508/88.
Benefici indennità di accompagnamento.

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI:  IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2019

Assegno Mensile
Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% hanno diritto ad un assegno mensile, non reversibile, dell’importo di € 285,66, per tredici mensilità, erogato dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
L’assegno spetta per il tempo in cui l’invalido risulti incollocato al lavoro.
Il limite di reddito annuo per aver diritto all’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali è di € 4.906,72.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Pensione di inabilità
Le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) hanno diritto alla pensione d’inabilità, non reversibile, dell’importo mensile di € 285,66, per tredici mensilità, erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
Il limite di reddito annuo per aver diritto alla pensione di inabilità spettante agli invalidi totali è di € 16.814,34.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Indennità di accompagnamento / Assistenza continua
Le persone nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, hanno diritto alla indennità di accompagnamento, non reversibile, dell’importo mensile di € 517,84 per 12 mensilità erogata dall’INPS.
L’indennità di accompagnamento:
– è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
– non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
– viene erogata al solo titolo della minorazione e pertanto prescinde dall’età e dal reddito personale.

Indennità di frequenza
I minori d’anni 18, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L. 289/90) o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore hanno diritto alla indennità di frequenza dell’importo mensile di € 285,66 erogata dall’INPS a condizione di non superare i limiti di reddito annualmente indicati dal Ministero del Tesoro.
L’indennità è riconosciuta ai minori non ricoverati in istituti a tempo pieno ed è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordi..
Il limite di reddito annuo per aver diritto alla indennità di frequenza spettante ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età è di € 4.800,38.

Contributi figurativi per il prepensionamento
La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

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