Domanda e Procedura

Per effetto del protocollo d’intesa Regione Campania / INPS del 27.06.13, l’accertamento e la rivedibilità dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sono stati affidati all’INPS, subentrato nell’esercizio di tutte le funzioni di accertamento e di rivedibilità dei requisiti sanitari.
Le attività di accertamento sanitario si svolgono presso la sede provinciale INPS di Avellino, Via Roma n. 17, 83100 (www.inps.it).

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere inoltrate all’ INPS esclusivamente per via telematica (art. 20 del D.L. n.78/2009).
La presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. compilazione del certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti;
2. presentazione della domanda all’INPS.

IL CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico dovrà riportare le informazioni anagrafiche  (complete di codice fiscale), le patologie invalidanti, con eventuale indicazione di patologia oncologica in atto oppure di patologie elencate nel D.M. 2 agosto 2007 (patologie esenti da visite di revisione).
La validità del certificato medico per l’abbinamento alla domanda è di 90 giorni. Trascorso tale termine senza aver provveduto ad inoltrare la domanda, il certificato viene annullato e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

Non è richiesto nel caso di sola domanda di collocamento mirato  di cui alla legge 68/99, presentata esclusivamente da cittadini già riconosciuti invalidi civili in misura percentuale superiore al 45%, ovvero ciechi civili o sordi.

LA DOMANDA
La domanda da abbinare obbligatoriamente al certificato medico, via internet, entro il termine di 90 giorni può essere inoltrata:
– dal cittadino che abbia acquisito le credenziali di acceso al sistema telematico INPS
– tramite enti di patronato o altri soggetti abilitati.
La domanda deve riportare:
a) i dati personali e anagrafici (completi di codice fiscale e numero di tessera sanitaria);
b) il tipo di riconoscimento richiesto (è possibile richiedere con un’unica domanda il riconoscimento della invalidità civile, della condizione di handicap L. 104/92, della disabilità ai fini del collocamento mirato Legge 68/99)
c) le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.

Al fine di evitare convocazioni coincidenti con i giorni in cui deve effettuare terapie particolari quali emodialisi, chemioterapia, etc., il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:
– entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l’effettuazione delle visite ordinarie,
– entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.

INTRASPORTABILITA’
In caso di richiesta di visita domiciliare il certificato medico allegato alla istanza dovrà certificare l’assoluta intrasportabilità del richiedente. Il parametro dell’intrasportabilità deve essere riferito al complesso e alla gravità delle situazioni cliniche in atto, che rendono rischioso e pericoloso per il paziente o per gli altri lo spostamento dello stesso e non deve essere inteso come puro fatto fisico legato alla capacità di deambulare.
Il medico può richiedere la visita domiciliare già con il primo certificato oppure, in caso di subentrata condizione di intrasportabilità rispetto alla data della domanda, può trasmettere un successivo certificato (via internet) almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

SOGGETTO MINORE, INTERDETTO O INABILITATO
Le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

VISITA PER DELEGA
In caso di ricovero oppure di temporaneo domicilio diverso dalla provincia di residenza, il cittadino può richiedere all’INPS che l’accertamento venga effettuato per delega.

MANCATA PRESENTAZIONE ALLA VISITA
Nel caso di assenza a visita il richiedente verrà nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

LIMITE ALLA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE
Il cittadino che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter amministrativo di quella in corso oppure, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

PAZIENTI ONCOLOGICI
La Legge 9 marzo 2006 n.80, art. 6 comma 3 bis.
L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, ovvero all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato.

TRASMISSIONE DEL VERBALE
A conclusione dell’iter sanitario la procedura INPS provvede all’inoltro del verbale all’interessato con lettera a firma del Direttore della sede provinciale competente. Il verbale viene inviato in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente, a tutela della privacy, solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
L’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.

REVISIONE
In caso di patologie ritenute modificabili nel tempo, la Commissione Medica ha facoltà di stabilire una data di rivedibilità indicando sul verbale mese ed anno della visita di revisione.
La Legge 114/2014, con il comma 6 bis dell’art 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione stabilendo che “nelle more dell’effettuazione di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Legge 11 agosto 2014, N. 114
Art. 25 – Semplificazioni per i soggetti con invalidità

Art. 25, comma 6 bis – Visite di revisione
Nelle more dell’effettuazione di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS:

Art. 25, comma 8 – Menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti
L’articolo 25, comma 8 della legge 114/2014 stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, indipendentemente dalla loro gravità, anche se non titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione.

DECORRENZA
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione ha facoltà di indicare in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. All’atto del primo pagamento saranno corrisposte in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno su base mensile.      

PATOLOGIE ESENTI DA REVISIONE
Con il Decreto Ministeriale del 2/8/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27/9/2007, sono state individuate 12 voci relative ad altrettante condizioni patologiche tali da determinare una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione.
Le Commissioni Mediche di prima istanza devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite.

IL RICORSO
Dal 1° gennaio 2012, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità, nel senso che il giudizio non può essere avviato senza averlo svolto.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione.

AUTISMO
Il Coordinamento Generale Medico Legale INPS con la comunicazione tecnico-scientifica del 2 aprile 2015, che aggiorna quella allegata al Messaggio INPS n.5544 del 23 giugno 2014, ha stabilito che in presenza di di documentazione rilasciata da centri specializzati e accreditati, la valutazione dell’invalidità e/o dell’handicap potrà avvenire anche solo sugli atti.

SINDROME DI DOWN
La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha previsto che: le persone con “Sindrome di Down”, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti Commissioni Mediche insediate presso le Aziende Sanitarie Locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92 ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (art. 94, comma 3, L.289/2002).

MALATTIA DI ALZHEIMER
Per le persone affette dal “Malattia di Alzheimer” le Commissioni sono tenute ad accogliere le diagnosi secondo i criteri del DSM – IV dai medici specialisti del SSN o dalle unità di valutazione Alzheimer (art. 94, comma 3, L. 289/2002).
La Commissione Medica, su richiesta dell’interessato e/o dei suoi familiari, ovvero del Medico di Medicina Generale, può essere integrata da un medico specialista in geriatria ai fini dell’accertamento relativo alla diagnosi di Malattia di Alzheimer.
Il cittadino ha, altresì, facoltà di chiedere di poter essere accompagnato da un medico di fiducia ovvero da un rappresentante della AIMA (Associazione Italiana Malati Alzheimer).

SORDOCECITÀ
L’accertamento della condizione di sordo – cecità (cittadini affetti sia da sordità che cecità civile) viene effettuato, in un’unica seduta collegiale, dalla Commissione Medica di prima istanza integrata sia dallo specialista in oculistica che dallo specialista in otorinolaringoiatria / audiologia.        

UREMIA TERMINALE IN TRATTAMENTO DIALITICO
Secondo parere espresso dal Ministero della Sanità (nota DPV.4/H – F/828 – 1998) la condizione di paziente affetto uremia terminale in trattamento dialitico va ritenuta tale da assumere connotazione di gravità ai sensi del comma 3, art.3 L.104/92.  

GRANDI INVALIDI DI GUERRA Certificazione inerente alla legge 104/92
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978  n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della citata legge.
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.

DECESSO DEL RICHIEDENTE
Nel caso di decesso dell’ interessato avvenuto durante l’iter di espletamento della pratica e prima della chiamata a visita da parte della Commissione Medica di prima istanza , gli eredi, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del DPR 698/94, possono chiedere agli organi competenti di procedere ugualmente alla valutazione medico – legale sulla base di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l’esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico – legale.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA (ART. 2, COMMA 2 L. 423/93)
Relativamente all’accertamento della condizione di handicap di cui alla Legge 104/1992, qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della stessa Legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale dalla quale è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione (Art.2 comma 2 Legge 27 ottobre 1993 N. 423).  

NORME A FAVORE DEGLI STRANIERI
La Corte costituzionale è più volte intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno – Permesso di soggiorno CE – la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In esito a queste decisioni le prestazioni di invalidità civile, quali l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile  di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizionisanitarie, residenza in Italia etc.), spettano anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari di un permesso di almeno un anno (ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione di straniero).

Lo ribadisce il messaggio Inps n. 13983 del 4 settembre 2013 sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale in materia.

 

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