Parcheggi Disabili

CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI (CONTRASSEGNO H)

L’art. 1 del DPR 151 del 30.07.2012, intervenuto a modificare l’art. 381 del DPR 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), stabilisce che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno  invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998.
Il contrassegno  e’  strettamente  personale, non e’ vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su  tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stesso  deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,  in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.

Per il rilascio del contrassegno H, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, allegando certificazione medica, rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella vista  medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta.

L’art. 12 comma 3 del DPR 503 del 24/7/96 (Regolamento e norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ha esteso il beneficio alla categoria dei “non vedenti”.

L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno già dato luogo ad un precedente rilascio.

In caso di persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione potrà essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità (art. 381, comma 4, DPR 495/92, modificato dal DPR 151/12).
Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate.Trascorso tale periodo e’  consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore   certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di  appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione N.1167, pubblicata sul BURC N.58 del 9.11.05, ha definito i criteri valutativi indicativi in caso di deficit deambulatori non direttamente correlati all’apparato locomotore, fermo restando il rilascio del contrassegno H, ai sensi del DPR 495/92 art. 381, in caso di grave compromissione della capacità deambulatoria per patologie interessanti l’apparato locomotore.

Apparato Cardiocircolatorio
Parere favorevole per:
– insufficienza cardiaca III e IV classe NYHA (revisione del beneficio in caso di possibilità di trapianto cardiaco);
– arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori IV stadio Fontaine; dolore costante a riposo; turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali (revisione del beneficio in caso di possibilità di intervento chirurgico migliorativo);
  – insufficienza venosa arti inferiori gravissima e complicata da varici di grado marcato con grave compromissione trofica (revisione del beneficio in caso di possibilità di intervento chirurgico migliorativo);

Apparato endocrino
Parere favorevole per:
  – grave obesità con gravi complicazioni respiratorie e cardiovascolari (con revisione del beneficio)

Apparato respiratorio
Parere favorevole per:
– dispnea dopo sforzi di lieve entità (CV/VEMS 45 %) con complicanze cardiache;
  – ossigeno-terapia 18 h/die

Apparato digerente
Parere favorevole per:
  – epatopatie in fase avanzata con ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica (revisione del beneficio in caso di possibilità di trapianto epatico);

Apparato urinario
Parere favorevole per:
  – nefropatie in trattamento emodialitico con compromissione dello stato generale (revisione del beneficio in caso di possibilità di trapianto renale);

Organi di senso
Parere favorevole per:
  – cecità assoluta o con residuo visivo (visus corretto in 00 1/20)

Apparato psichico
Parere favorevole per:
  – deambulazione afinalistica derivante da quadri di severo deterioramento mentale, o da altre forme psicopatologiche.

Malattie congenite
(s. Down, s. Cri du Chat, s. Strumpell-Lorraine, s. X -fragile etc.)
Parere da esprimere dopo valutazione caso per caso, generalmente favorevole nelle forme morbose gravi.

Malattie infettive
Parere favorevole per:
  – AIDS conclamato

Patologie neoplastiche
Parere favorevole per:
  – forme comportanti astenia determinata dalla gravità della patologia di base, anche per metastasi, e/o conseguente all’effettuazione di chemioterapia o radioterapia (con revisione del beneficio)

Modalità di accesso alla prestazione
Il certificato medico viene rilasciato presso le Unità Operative di Medicina Legale distrettuali, facendo riferimento al luogo di residenza del richiedente.
Il contrassegno rilasciato ha carattere strettamente personale, è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea
e può essere usato per la circolazione e sosta solo se l’avente diritto è a bordo del veicolo.

Quali documenti presentare
Al fine dell’accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto al rilascio del contrassegno speciale il richiedente deve presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
Documento di identità
in corso di validità;
Patente di guida
(se posseduta);
Documentazione sanitaria
relativa alle patologie che determinano capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta di cui all’art. 381, comma 3, DPR 495/92 e succ. modifiche;
Copia del verbale di invalidità civile e/o L. 104/92,
se riconosciuto invalido civile e/o portatore di handicap;
Ricevuta del versamento dei diritti sanitari di € 34,77
(IVA inclusa – Decreto Regione Campania n. 3 del 03.01.11) da effettuare sul c/c 13430830 intestato a Tesoreria ASL AV.

PARCHEGGIO PERSONALIZZATO
Art. 381, comma 5, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spzio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.
Il parcheggio ad personam, in quanto personalizzato e numerato, non può essere occupato da nessuno altro veicolo.
Le modalità di accesso alla prestazione sono le stesse di quelle indicate per la concessione del contrassegno H.

Semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabiltà (Art 4 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5)
L’art. 4 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, ha previsto che le attestazioni medico-legali necessarie per il rilascio del contrassegno invalidi e per ottenere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità possano essere sostituite dal verbale della Commissione medica integrata (Invalidità Civile, L. 104/92, Cecità, Sordità) presentato in copia, con dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale e con dichiarazione sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale.
A tal fine il verbale della Commissione medica integrata o della Commissione medica INPS deve riportare l’esistenza dei requisiti sanitari necessari
– per il rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’art. 381 del DPR 495 del 16.12.92 e successive modifiche
– per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

RIESAME DEL GIUDIZIO
Avverso il giudizio sfavorevole espresso dal sanitario dell’ambulatorio medico del Distretto di appartenenza territoriale, è ammessa la possibilità di riesame da parte del Collegio Medico distrettuale.