Patente di Guida Normale

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA’ DELLE ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITA’
Per effetto del Regolamento dell’Unione Europea del 25 maggio 2020, n. 2020/698, la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreo tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, si considera prorogata di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. I titolari di patente di guida con scadenza il 31 gennaio 2020, per la sola circolazione sul territorio nazionale, possono fruire solo della proroga prevista
dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha esteso il termine di validità del documento di guida fino al 31 agosto 2020.

PATENTE DI GUIDA NORMALE

L’ art. 119 del Codice della Strada, comma 2, prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o conducente “venga effettuato dall’Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico–legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del Distretto Sanitario“.

Al momento della visita medica il richiedente dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico certificatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico con cui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza o meno di patologie in atto o pregresse, nonché l’eventuale status di invalido (civile, per servizio, per causa di guerra ecc.).

La legge 29 luglio 2010 n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada tra cui in particolare l’introduzione del comma 2-ter e la modifica del comma 3 dell’art. 119 che detta disposizioni in tema di di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e revisione della patente di guida.

Art. 119, comma 2-ter. “Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici  e  fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o  KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti  il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  rilasciata  sulla  base  di  accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita’ sono  individuate  con  decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per  le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Con il medesimo provvedimento  sono  altresi’  individuate  le  strutture competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici  alla  predetta certificazione  ed  al  rilascio  della  stessa.  La  predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui  all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in  occasione  della  revisione  o  della conferma di validita’ delle patenti possedute, nonche’ da coloro  che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB,  quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente”;
Comma 3 “ L’accertamento di cui ai commi 2 e 2 ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia”.

Modalità di accesso alla prestazione
Il certificato di idoneità psicofisica per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida viene rilasciato presso le Unità Operative di Medicina Legale distrettuali

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA
Quali documenti presentare:

  • Documento di identità in corso di validità
  • Ricevuta del bollettino di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo (bollettino di c/c prestampato disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
  • Fotografia formato tessera con immagine frontale (volto non di profilo o inclinato), su fondo chiaro uniforme, non danneggiata o recante scritte, di data non superiore a sei mesi
  • Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante attestante i precedenti morbosi
  • Ricevuta del bollettino di versamento dei diritti sanitari da effettuare sul c/c postale n. 13430830 intestrato a Tesoreria ASL AV:
    – € 28,50 per il conseguimento di patente AM, A. A1, A2, B1, B e BE
    € 45,61 per il conseguimento di patente C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, certificato di abilitazione professionale KA e KB.


RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2013 – G.U. n° 289 del 10.12.13 – ha modificato, con decorrenza 9 gennaio 2014, le procedure di rinnovo di validità della patente di guida da parte dei medici autorizzati, delle strutture sanitarie e delle Commissioni Mediche Locali.

L’attuale procedura si articola nelle seguenti fasi:
1. verifica preliminare di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica;
2. in caso di esito positivo della verifica, trasmissione telematica dell’estratto dei contenuti della relazione medica, della fotografia e della firma del titolare della patente di guida;
3. completata, con esito positivo, la procedura telematica di rinnovo, il sistema informatico rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta conferma di validità, che il medico certificatore dovrà stampare, firmare e consegnare al richiedente.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto:
a) i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
b) i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
c) i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità
d) le domande di conferma di validità presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa

Nei casi a), b) e c), successivamente alla visita medica, il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

La norma vigente ha abolito il tagliando adesivo di rinnovo in quanto ad ogni conferma di validità viene emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all’indirizzo indicato in fase di rinnovo.
La marca da bollo è sostituita dall’imposta di bollo di € 16.00, da versare sul ccp n.4028.
Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 con risponditore automatico e dalle ore 8,30 alle 14.00 e dalle 14.30 all 17.30, dal lunedì al venerdì, per parlare con un operatore.

La patente di guida si intende distrutta quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi:
– estremi del documento di riconoscimento;
– dati anagrafici;
– data di scadenza;
– foto del titolare.

La patente di guida può essere rinnovata a partire da quattro mesi prima della data di scadenza riportata sul documento stesso. L’anticipo della procedura di rinnovo non determina alcuna contrazione del periodo di validità in quanto la successiva scadenza è sempre allineata alla data del compleanno.

Quali documenti presentare:

  • Patente di guida (verbale rilasciato dalle forze dell’Ordine e documento di riconoscimento in corso di validità in caso di patente ritirata in quanto scaduta)
  • Codice fiscale
  • Fotografia formato tessera con immagine frontale (volto non di profilo o inclinato), su fondo chiaro uniforme, non danneggiata o recante scritte, di data non superiore a sei mesi
  • Certificato anamnestico rilasciato dal medico curante quando ne ricorra il caso
  • Ricevuta del bollettino di versamento € 10,20 sul c/c postale n. 9001 intestato a “Dipartimento dei trasporti terrestri – Diritti” (bollettino di cc disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
  • Ricevuta del bollettino di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo (bollettino di c/c prestampato disponibile presso gli uffici Poste Italiane)
  • Ricevuta del versamento dei diritti sanitari ASL AV da effettaure sul c/c postale n. 13430830 intestato a Tesoreria ASL AV:
    – € 28,50 per il rinnovo di patente AM, A. A1, A2, B1, B e BE
    € 45,61 per il rinnovo di patente C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, certificato di abilitazione professionale KA e KB.

All’atto della visita il cittadino dovrà sottoscrivere, alla presenza del medico, la dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico (nel caso che non sia richiesto il certificato anamnestico del medico curante) ed il consenso alla trattazione dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.

Per i soggetti affetti da limitazioni visive corregibili  con lenti è necessario portare, all’atto della visita, gli occhiali e/o le lenti a contatto.

Qualora sia presente una delle patologie o minorazioni che la normativa in vigore considera potenzialmente pericolose per la guida, la visita deve essere obbligatoriamente effettuata dalla Commissione Medica Locale la cui segreteria ha sede presso la U.O.S.D. Medicina Legale – Corso Europa n. 66, Avellino.

Art. 16  LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del  1992, in materia di guida accompagnata e di  requisiti  per  la  guida  dei veicoli

Comma 2

Chi guida veicoli a motore non puo’ aver superato:
a) anni  sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni  qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente,  secondo le  modalita’ stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo’ essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora  il  conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici psichici a seguito di visita medica specialistico annuale, con oneri a carico del richiedente,  secondo le  modalita’ stabilite nel regolamento.

Cittadini ultraottantenni
I cittadini ultraottantenni rinnovano la patente di guida presso un medico monocratico.
Validità della patente di guida (Art. 11, comma 3 D.L. 5/2012)
I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

Il DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 30 NOVEMBRE 2010  (G.U. n. 301 del 27.12.2010), nel recepire la direttiva comunitaria 2009/112/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida, ha stabilito che il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell’apparato visivo, diabetici o epilettici, è subordinato all’accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III facenti parte integrante del decreto stesso.

REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Art. 23 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2011 n. 59  – Allegato III
L’allegato III previsto dall’art. 23  del DLgs 18 aprile 2011 n. 59 stabilisce i requisiti minimi di idoneità fisica e psichica per le seguenti patologie:
– vista
– affezioni cardiovascolari
– diabete mellito
– epilessia
– dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool
– uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di  medicinali
– turbe psichiche.

Diabete Mellito
L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida di categoria AM, A, A1, A2, B1, B, BE è effettuato dal medico monocratico, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate. Il consulente diabetologo dovrà rilasciare il proprio parere utilizzando il modello di certificato diabetologico allegato a fondo pagina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2020, N. 69 (in vigore dal 12 luglio 2020)
Il Decreto del 23 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 27 giugno 2020, ha apportato modifiche all’Appendice II –  art. 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardanti i cittadini sottoposti a trapianti d’organo.
“Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati d’organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto d’organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’art. 119 del codice, salvo questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida”.

DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
Decreto Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti del 22 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2015).
L’art. 2 del Decreto 22 dicembre 2015, nel recepire la direttiva 2014/85/UE del Parlamento europeo, fissa i requisiti di idoneità psicofisica alla guida per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida relativi ai conducenti affetti da sindrome delle apnee notturne.

Art. 2 – La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti sffetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione della capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.

Il medico, di cui all’artivolo 119, comma 2, del Codice della Strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi ub cui si possa concludere per l’assenza o lieve entità della sonnolenza diurna, il medico di cui all’articolo 119, comma 2, del Codice della Strada, certifica l’idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla Commissione Medica Locale.

La Commissione Medica Locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome delle apnee notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.

Con il Decreto Dirigenziale 3 febbraio 2016 (G.U. n. 41 del 19.02.16) sono stati emanati gli indirizzi medico-legali da osservare per l’accertamento della idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia.

Per ullteriori informazioni: Il Portale dell’automobilista