L. 104/92

Definizione di handicap
La legge 104/92 – Legge quadro sull’handicap – ha introdotto il concetto di handicap nel nostro ordinamento giuridico.
L’handicap è la condizione di svantaggio sociale dell’ individuo affetto da una minorazione.
La persona viene definita in situazione di handicap, o di handicap grave, non solo in base alla sussistenza di una “minorazione” fisica, psichica o sensoriale, ma soprattutto in base alle concrete conseguenze che ne derivano nell’ambito dell’apprendimento, della relazione sociale, della integrazione lavorativa.
La tutela delle persone con handicap e delle persone con handicap in situazione di gravità è di tipo assistenziale, è correlata all’esistenza di una concreta condizione di svantaggio sociale o di emarginazione determinata dalla disabilità, prescinde dal riferimento alla capacità lavorativa.

La Legge 104/92 all’art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:
– handicap (art. 3 comma 1)
E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 
– handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Il riconoscimento della situazione di gravità dell’handicap comporta priorità nei programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici quali, ad esempio, la realizzazione di comunità alloggio e centri socio – educativi (art. 10). Inoltre, per il lavoratore dipendente che sia stato riconosciuto in condizione di handicap grave o che assista un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, sono previste agevolazioni sul lavoro di cui all’art. 33.

Accertamento dell’handicap
Competente a effettuare l’accertamento dell’handicap è la Commissione Medica di cui all’art. 1 della L. 295/90, integrata, ai sensi dell’art. 4 della L.104/92, da un operatore sociale ed un medico specialista nella patologia prevalente.
Per patologia prevalente si intende quella patologia cui corrisponde un maggiore impatto negativo sull’aspetto lavorativo e socio – relazionale.

Domanda:
Per effetto del protocollo sperimentale Inps / Regione Campania del 27.06.13, a far data dal 1° luglio 2013 l’accertamento e la rivedibilità dei requisiti sanitari di invalidità civile, sordità, cecità civile, handicap di cui alla Legge 104/92, sono affidati, in via esclusiva, all’INPS.
Procedura:
1) certificato medico intruduttivo, attestante le infermità invalidanti, trasmesso all’INPS da medico abilitato alla compilazione telematica;
2) domanda che va presentata all’INPS per via telematica, obbligatoriamente entro il termine di 90 giorni dalla data di tramissione del certificato medico introduttivo. Trascorso il termine di 90 giorni senza aver provveduto ad inoltrare la domanda, il certificato medico scade ed è, pertanto, necessario farne nuova richiesta al medico.
Le visite mediche sono effettuate presso la sede del Centro Medico Legale INPS di Avellino, sito in Via Roma n° 17 – Avellino.

Giudizio medico – legale
La Commissione Medica, integrata dall’operatore sociale e dal medico esperto nella patologia da esaminare, eseguita la visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria acquisita agli atti, esprime il seguente giudizio medico legale:
– Soggetto non in situazione di handicap
– Soggetto in situazione di handicap (L. 104/92 art. 3, comma 1)
– Soggetto in situazione di handicap grave (L. 104/92 art. 3, comma 3).

Revisione
In caso di patologie ritenute modificabili nel tempo, la Commissione Medica ha facoltà di stabilire una data di rivedibilità indicando sul verbale giorno, mese ed anno della visita di revisione. In attesa dell’effettuazione della visita di revisione i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia indicata una rivedibilità conservano tutti i diritti acquisit in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa del nuovo accertamento (Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 25, comma 6 bis).
La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista una rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Ricorso
Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap di cui alla L. 104/92, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della L. 326/2003, è ammessa la sola possibilità di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, pena la decadenza.

L’Art. 21 – Precedenza di assegnazione della sede
Per quanto riguarda l’art. 21, il legislatore ha previsto un beneficio specifico. Per l’accesso a tale beneficio, il soggetto deve essere riconosciuto in situazione di handicap; in più deve possedere una certificazione attestante un grado di invalidità superiore a 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda o terza della Tabella A annessa alla L. 10 agosto 648.
L’art. 21, L.104/92, prevede che la persona handicappata con un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso.
Tali soggetti, inoltre, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. La norma non prevede che l’interessato si trovi in situazione di gravità.

Art. 21
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 Agosto 1950 N. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede in caso di trasferimento a domanda.

Certificazione provvisoria (Art. 2, comma 2 L. 423/93)
Relativamente all’accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/1992, qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli art. 21 e 33 della stessa Legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale dalla quale è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione (Art. 2 comma 2 Legge 27 ottobre 1993 N. 423), che comunque deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

GRANDI INVALIDI DI GUERRA. Certificazione inerente alla legge 104/92
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge.
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.