Collegio Medico

PRESIDENTE
Dott. Pietro Paolo Turco

SEGRETERIA DEL COLLEGIO MEDICO
U.O.S.D. Medicina Legale

Corso Europa, 66 – 83100 Avellino
Tel. 0825 – 781945
Fax 0825 – 292802
email: collegiomedico@aslavellino.it
PEC U.O.C. Medicina Legale: uoc.medicina.legale@pec.aslavellino.it

SEDE AMBULATORIALE DEL COLLEGIO MEDICO
ASL AVELLINO

Via Circumvallazione, 73 – Avellino

Tempi di attesa
Convocazione a visita entro 30 giorni dalla completa ricezione degli atti.

Chiusura del verbale all’atto della visita collegiale, salvo richiesta di accertamenti specialistici da parte del Collegio Medico.

ACCERTAMENTI MEDICO COLLEGIALI
Il Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.44 del 23 febbraio 2004, ha fissato i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario ed ha operato una ripartizione di competenze tra le Commissioni Mediche ASL, le Commissioni Mediche di Veifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Commissioni Mediche Ospedaliere

La circolare INPDAP n. 37 dell’11 giugno 2004 fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del Decreto Interministeriale 12 febbraio 2004 con il quale sono state disciplinate le competenze degli organismi di accertamento sanitario per i pubblici dipendenti.

Il decreto legge 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 6, ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i comparti ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
La disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonchè ai procedimenti, per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

D.P.R. 27 luglio 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.10.11, n. 245
Con il D.P.R. 171/2011 è stato emanato il regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del DLgs 165/2001.

E’ rimessa all’amministrazione o allo stesso dipendente interessato l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento della inidoneità.

COMPETENZE COLLEGIO MEDICO ASL

PERMANENTE INIDONEITA’ PSICOFISICA AL SERVIZIO
(DPR n. 171 del 27 luglio 2011)

Destinatari del regolamento sono tutti i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici, degli Enti di ricerca, delle Università e delle Agenzie di cui al DLgs 300/99.
Il Collegio Medico ASL è competente nei casi di accertamenti da effettuarsi su dipendenti appartenenti ad Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali.

Il Collegio Medico, ai sensi dell’art. 2 del DPR 171/2011, può esprimere i seguenti giudizi medico-legali:

Inidoneità psicofisica permanente assoluta
E’ lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Inidoneità psicofisica permanente relativa
E’ lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Procedura di verifica dell’idoneità al servizio
– ad istanza del dipendente

– d’ufficio

Verifica ad istanza del dipendente
Il dipendente interessato all’accertamento presenta apposita istanza all’amministrazione di appartenenza, corredandola di idonea documentazione sanitaria contenuta in plico chiuso recante la dicitura
“contiene documentazione sanitaria riservata”.

Avvio della procedura d’ufficio
L’avvio della procedura d’ufficio può avvenire, successivamente al superamento del periodo di prova del dipendente interessato, in presenza dei seguenti presupposti:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza della inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente.

Ricorso
In calce ad ogni verbale viene indicato che, avverso il giudizio del Collegio Medico, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, è ammesso ricorso, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, alla competente Direzione di Sanità Militare territoriale.

Commissione Medica di 2 Istanza Interforze
Via dei Santi Quattro, 19/bis

00184 ROMA

ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA
(Legge 335/95)
Trattamento pensionistico erogato ai dipendenti civili dello Stato cui viene riconosciuta la condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio

Il Collegio Medico ASL è competente nei casi di accertamenti da effettuarsi su dipendenti appartenenti ad Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali.

Requisiti:
– anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità;

– risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
– riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Domanda
La pensione di inabiltà, di cui all’art. 2, comma 12, della L. 335/95, è attribuita a domanda.

La domanda è presentata per il tramite dell’ufficio, presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, corredata da un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato al Decreto Ministeriale 187/97 (scaricabile a fondo pagina).

Cosa spetta e chi ne ha diritto
Con il riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibità di svolgere qualsiasi attività lavorativa si consegue un trattamento pensionistico calcolata in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocata in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa (art.10, D.M. 187/97).

Ricorso
Avverso il giudizio del Collegio Medico, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, limitatamente al giudizio di idoneità al servizio, è ammesso ricorso alla Commissione Medica di 2 istanza.

Commissione Medica di 2 Istanza Interforze
Via dei Santi Quattro, 19/bis

00184 ROMA

Il D.M. 187/97, richiamando quanto previsto nelle disposizioni contenute nella legge n.222 del 12 giugno 1984, prevede la possibilità di adire alla Magistratura avverso il provvedimento dell’Amministrazione.

INABILITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO (Art. 13, L. 274/91) – INABILITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA NON DERIVANTI DA CAUSA DI SERVIZIO
Il Collegio medico ASL è competente alla valutazione dello stato di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti di Enti de-pubblicizzati, iscritti alle casse pensione ex gestione INPDAP, attuale gestione INPS:

– C.P.D.E.L. Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali
– C.P.S. Cassa per le Pensioni ai Sanitari
– C.P.I. Cassa per le Pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate
– C.P.U.G. Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari.

Il collegio medico laddove chiamato ad esprimere il proprio giudizio per i dipendenti iscritti alle casse pensioni C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S., C.P.U.G. è integrato da un medico in rappresentanza dell’INPS, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda, assumendone l’onere a proprio carico.

Domanda
L’accertamento può essere richiesto d’ufficio dal datore di lavoro o dal dipendente per il tramite del datore di lavoro.

Cosa spetta e chi ne ha diritto
Con il riconoscimento della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro, viene interrotto il rapporto lavorativo e, se maturato il minimo contributivo, si consegue un trattamento pensionistico calcolato in misura a quello realmente versato fino al momento del collocamento a riposo.

Ricorso
Avverso i giudizi espressi dagli organi collegiali finalizzati alla valutazione dell’inabilità, la normativa vogente non prevede la possibilità di ricorso gerarchico amministrativo alla Commissione Medica di 2 Istanza.
Il giudizio del collegio medico è recepito dall’Amministrazione richiedente, la quale è competente ad emettere i provvedimenti giuridici previsti dalle norme vigenti. Eventuali ricorsi, in via giudiziaria, vanno rivolti agli organi amministrativi che hanno emesso il provvedimento.

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’
(Art. 104 T.U. D.P.R. 1092/73, art. 20 D.P.R. 915/78 e smi)

Riguarda i militari mutilati ed invalid di guerra con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tabella “A” che siano, incollocabili in quanto per la natura ed il grado di invalidità “possone essere di pregiudizio alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti” e che risultano effettivamente incollocati.

E’ attribuito, in aggiunta alla pensione, fino al compimento del 65° anno di età.

E’ concesso, per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale l’invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell’eventuale, ulteriore liquidazione dell’assegno.

E’ concesso esclusivamente su domanda dell’interessato rivolta all’Amministrazione di appartenenza.

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione.

Il Collegio Medico ASL emette il giudizio in ordine alla sussistenza o meno dello stato di incollocabilità ed alla durata della concessione del relativo assegno, unicamente in relazione alle infermità oggetto di trattamento privilegiato.
Il verbale dovrà, pertanto, contenere esplicita menzione che il richidente la prestazione, per la natura ed il grado delle infermità oggetto del trattamento pensionistico privilegiato, possa o meno riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Domanda
La prestazione si ottiene a domanda dell’interessato rivolta all’amministrazione di appartenenza.

Ricorso
Avverso il provvedimento di diniego è previsto il ricorso alla Corte dei Conti.

IDONEITA’ FISICA AL LAVORO
(art. 5, comma 3, Legge 300/70)
Il datore di lavoro, per il tramite di struttura pubblica, ha facoltà di sottoporre il dipendente a visita medica qualora intenda accertarne l’idoneità fisica al lavoro generico.

L’idoneità alla mansione specifica è invece verificata dal medico competente aziendale nominato ai sensi del DLgs 81/08 e smi e solo in seconda istanza (ricorso) dall’organo di vigilanza della ASL afferente alla U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro.
Anche in presenza di attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente aziendale (DLgs 81/08), il datore di lavoro può richiedere il giudizio al Collegio Medico ASL ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70. In tal caso il Collegio si esprimerà sulla idoneità “genericamente intesa”, svincolata quindi dai riferimenti alla mansione specifica.

COMPETENZE DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI
Commissione Medica di verifica
Dipendenti di tutte le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art.1 della L.145/2002) in servizio o collocati in quiescenza.

Ai sensi del D.L. n. 104/2013, convertito in legge n.128 dell’11.11.2013, vista la circolare del M.E.F. n 966/2013,  compete alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’accertamento delle condizioni di idoneità del personale docente della scuola, in particolare ai fini della dichiarazione di inidoneità alla propria funzione per motivi salute.

Commissione Medica Ospedaliera
Personale appartenente alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza. Dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (competenza ASL)
Le Commissioni ASL sono competenti ad eseguire gli accertamenti nei confronti dei dip. Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (L. 20 marzo 1975, n.70 e succ. modifiche ed integrazioni).
INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza dell’Amministrazione Pubblica)
INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
IPSEMA (Istituto di Previdenza del Settore Marittimo)
ENPALS (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)
ACI (Automobile Club d’Italia)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CRI (Croce Rossa Italiana)
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente)
ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero)
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)
ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
ISS (Istituto Superiore di Sanità)
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
INPDAI
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali)

Registro Aeronautico Italiano
Lega Navale Italiana
CONI
(Comitato Olimpico Nazionale)
CAI (Club Alpino Italiano)
Enti parchi nazionali
UNIRE
(Unione Nazionale Incremento Razze Equine)

ISAE (Istituto Studi e analisi della congiuntura economica)
INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
Ente teatrale italiano
Accademia nazionale dei Lincei

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali

A chi richiedere la prestazione
Le domande vanno inoltrate, a cura dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente, al Collegio Medico Idoneità al Lavoro
U.O.S.D. Medicina Legale

Corso Europa, 66 – 83100 Avellino
Tel. 0825 – 781945
Fax 0825 – 292802
email: collegiomedico@aslavellino.it
PEC U.O.S.D. Medicina Legale: uoc.medicina.legale@pec.aslavellino.it

Responsabile Amministrativo del procedimento
Sig.ra Maria Donata Iorio

Orario di segreteria
(sede Corso Europa n. 66, avellino)

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
Ore 9.00 – 12.00

Costo della prestazione
€ 152,83
 (IVA inclusa Decreto Regione Campania n.3 del 03.01.11) da versare cul c/c postale n. 13420831 intestato a ASL Avellino “proventi visite fiscali” – Servizio Tesoreria

SEDE AMBULATORIALE DEL COLLEGIO MEDICO
Via Circumvallazione, 73 – Avellino

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pdf Legge 335_1995 art. 2 comma 12 5 KB 521