Elettori fisicamente impediti

VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ FISICA
(a fondo pagina è possibile visionare il VADEMECUM Elezioni Accessibili – Istruzioni per il cittadino)

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità e che necessitano di un accompagnatore, se muniti di apposita certificazione medica rilasciata dal Distretto Sanitario di appartenenza, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Se l’impedimento è a carattere permanente, la Legge 5 febbraio 2003 n.17 ha previsto, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione sulla propria tessera elettorale di uno “specifico simbolo”.

In tal caso l’elettore è sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.

NORME INTESE A FAVORIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP ED ELETTORI NON DEAMBULANTI (Legge 15/1/1991, n. 15)
Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti non è accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune ubicata in sede esente da barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica rilasciata dal Distretto Sanitario anche in precedenza per altri scopi (es. verbale invalidità civile, causa di servizio, infortunio, ecc), purchè dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.
L’art. 41 del T.U. 570/60 prevede la facoltà di esprimere il voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Ai sensi della citata normativa sono da considerare elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi oda altro impedimento di analoga gravità.

Gli impedimenti che legittimano l’assistenza nella votazione devono essere riconducibili alla capacità visiva del soggetto o al movimento degli arti superiori, non consentendo l’ammissione al “voto assistito” infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell’individuo (stato demenziale, demenza senile, rammollimento cerebrale, ecc.).

Le certificazioni mediche per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto e per gli elettori non deambulanti sono rilasciate, nelle sedi e agli orari individuati dai Direttori di Distretto.

Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (L.104/92 art. 29, comma 2).

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e Legge 7 maggio 2009, n.4)
La vigente normativa, Legge n. 22/2006 e succ. modifiche introdotte dalla Legge 4/2009, ha previsto la possibilità di voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.
Gli interessati sono tenuti a far pervenire al Sindaco apposita istanza corredata, tra l’altro, da certificato medico da cui risulti “l’esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio”.
Relativamente alle apparecchiature elettromedicali si chiarisce che trattasi di apparecchiature attinenti le funzioni vitali e necessarie all’esistenza in vita. Sono da ritenersi riconducibili a questa fattispecie quelle vicarianti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori, ecc.), la funzione urinaria (dialisi a domicilio) e la funzione alimentare (pompe enterali, infusori, ecc.). Non sono, invece, inclusi gli apparecchi utili alla autonomia personale, quali servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatteria per carrozzine, ascensori ed altri, non indispensabili all’esistenza in vita.
Le certificazioni mediche per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali sono rilasciate, nelle sedi e agli orari individuati dai Direttori di Distretto.

Il certificato potrà anche contenere, qualora ne ricorra la condizione, l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA’ TALI  CHE L’ALLONTANAMENTO DALLE ABITAZIONI IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE ANCHE CON L’AUSILIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (Legge del 7 maggio 2009, n. 46)
Ai sensi della Legge n. 46 del 7 maggio 2009  sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Per essere ammessi al voto a domicilio il medico dovrà certificare l’assoluta intrasportabilità del richiedente.
In ordine alla certificazione della assoluta intrasportabilità si chiarisce che detto  parametro deve essere riferito al complesso e alla gravità delle situazioni cliniche in atto che rendono rischioso e pericoloso per il paziente lo spostamento dello stesso dal proprio domicilio. Si precisa, altresì, che detta condizione non viene esclusivamente legata alla capacità di deambulare.

Le certificazioni mediche per gli elettori affetti da gravissime infermita’ tali che l’allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico sono rilasciate, nelle sedi e agli orari individuati dai Direttori di Distretto.

MODALITA’ ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO  – Legge 46/2009
Gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b)
un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

LE DISPOSIZIONI SUL VOTO DOMICILIARE SI APPLICANO SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE DIMORI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE PER CUI E’ ELETTORE.

Modalità accesso alla prestazione
Ai fini del diritto di esercizio del voto gli elettori fisicamente impediti possono rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza.

Il certificato rilasciato dalla ASL è gratuito ed è rilasciato, in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dai medici designati dalla ASL ai sensi dell’art. 41 del T.U. 570/60.
Per l’effettuazione della visita ai fini del rilascio della certificazione medica è necessario che il richiedente esibisca documento d’identità in corso di validità (che dovrà essere sempre riportato sulla certificazione medica) ed ogni idonea documentazione attestante la patologia.

 

 

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