Amministratore di Sostegno

(Legge N. 6 del 9 gennaio 2004)  

L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n 6, a tutela di chi pur avendo difficoltà, parziale o temporanea, nel provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione.
Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti può essere nominato amministratore di sostegn il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
Non possono essere nominati a tale funzione gli operatori pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.
In assenza di tali soggetti oppure per gravi motivi il giudice tutelare potrà nominare anche il legale rappresentante – od un suo delegato – di persone giuridiche, associazioni o fondazioni (art. 408).
L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l’annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall’interdizione.
I poteri dell’amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell’amministratore, il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno devono fornirne notizia al pubblico ministero. I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.