Alunni in Situazione di Handicap DPCM 185/06 – Integrazione e sostegno scolastico

PERCORSI OPERATIVI
Delibera Giunta Regionale della Campania n. 546 del 13 dicembre 2013

Fase I
INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’

Il genitore ovvero l’esercente la potestà parentale o la tutela dell’alunno che intende accedere ai benefici stabiliti dalla legge 104/92 artt.12 e 13, previa idonea informativa da parte del Distretto Sanitario, può attivare le procedure amministrativo-sanitarie seguendo schematicamente quanto di
seguito sinteticamente riassunto:

• Recarsi dal Medico di Medicina generale e/o dal Pediatra di libera scelta e, previa individuazione della patologia, farsi rilasciare l’impegnativa del SSN con la prescrizione della visita specialistica da effettuare con il Neuropsichiatra infantile della ASL, previa prenotazione;

• Il Neuropsichiatra redige il certificato medico che viene rilasciato al genitore ovvero l’esercente la potestà parentale o la tutela del minore, il quale lo consegna al Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto sanitario di residenza per la trasmissione per via telematica all’INPS;

• Il genitore ovvero l’esercente la patria potestà cura la redazione e la trasmissione telematica della domanda amministrativa all’INPS, attraverso i soggetti abilitati (associazioni di categoria e patronati);

• La sede provinciale INPS, cui sono demandate le competenze accertative per effetto del protocollo d’intesa Regione Campania / INPS deL 27.06.13, predispone la calendarizzazione di sedute dedicate di legge 104/92 – art. 12 e 13, garantendo la chiamata a visita nei trenta giorni successivi alla domanda;

• L’INPS cura la comunicazione della data di visita collegiale all’utente;

• La commissione medica integrata redige e rilascia la “Certificazione di accertamento della situazione di alunno portatore di handicap ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185)” al genitore, ovvero all’ esercente la potestà parentale o la tutela dell’alunno;

• L’alunno a cui sono riconosciuti i benefici previsti dalla suddetta certificazione, previa istanza del genitore ovvero dell’esercente la potestà parentale o la tutela, sarà sottoposto a visita da parte della Unità Multidisciplinare per la definizione della Diagnosi funzionale.

Fase II
DIAGNOSI FUNZIONALE

L’Unità Multidisciplinare redige la diagnosi funzionale entro e non oltre i 30 giorni dalla data della domanda utilizzando il linguaggio e le categorie della classificazione I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La Diagnosi Funzionale consiste in una “descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.”

Gli operatori della Unità multidisciplinare consegnano la diagnosi funzionale ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno, che a loro volta la consegnano al Dirigente Scolastico della scuola/istituto presso cui il minore è stato precedentemente iscritto.

Fase III
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il Profilo dinamico funzionale (PDF). Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà
raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)” (DPR 24.02.94).

Fase IV
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Sulla base del Profilo Dinamico Funzionale viene redatto il Piano Educativo Individuale (PEI)
secondo la normativa vigente.

DPCM 185/06
Criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.
Modalità e criteri 
1.
 Ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno, cui provvede l’unita’ multidisciplinare, prevista dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno e da questi all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.