Patologie Esenti da Revisione

Con il Decreto Ministeriale del 2/8/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.225 del 27/9/2007, sono state individuate 12 voci relative ad altrettante condizioni patologiche tali da determinare una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. Al fine di garantire la corretta applicazione del decreto e chiarire dubbi interpretativi è intervenuta Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali inviando una nota “urgente a tutte le Regioni, a tutti i direttori generali delle Aziende Usl e all’INPS. La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende Usl hanno previsto una successiva visita di revisione. La seconda indicazione del Ministero riguarda le nuove visite. In questi casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite.

 

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