Agevolazioni Fiscali per le persone con disabilità

La vigente normativa prevede agevolazioni fiscali per:
– il settore auto
– i figli a carico portatori di handicap
– l’acquisto di ausili tecnici e informatici
– l’eliminazione delle barriere architettoniche
– le spese sanitarie
– gli addetti all’assistenza
– i non vedenti

SETTORE AUTO
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e sordi;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3.disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Legge 3 aprile 2001, n° 138
Art. 2 (Definizione di ciechi
totali)
Si definiscono ciechi totali:
a. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b. coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
Si definiscono ciechi parziali:
a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
Si definiscono ipovedenti gravi:
a. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Per quanto riguarda i sordi, l’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 (disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni) sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Per le categorie di cui ai punti 1, 2 e 3 il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di Legge, senza necessità che l’auto sia adattata.

La Circolare 21/E dell’ Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010 precisa che nel caso di disabili con handicap psichico o mentale in sostituzione del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità civile a condizione che in esso sia indicata:
1. la natura psichica o mentale della patologia o menomazione rilevata;
2. la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita” cioè una delle due definizioni comunemente usate nel riconoscere i requisiti sanitari per la concessione dell’ indennità di accompagnamento;
3. in modo esplicito la gravità della patologia.

La Circolare 21/E dell’ Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, inoltre chiarisce un altro aspetto sul requisito dell’ indennità di accompagnamento, precisando che è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza, e non già l’ erogazione della stessa. Pertanto il diritto all’agevolazione fiscale sussiste anche in caso di soggetti ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato. Non è quindi più necessaria, al momento dell’ acquisto del veicolo, la richiesta del “libretto della pensione” per verificare la titolarità dell’ indennità di accompagnamento.

In ordine ai cittadini con grave limitazione della capacità di deambulare che non intendano adattare il veicolo alla guida la Circolare 21/2010 non modifica le due condizioni fissate dal Legislatore:
1. la natura della disabilità comporti una grave limitazione della capacità di deambulazione;
2. la gravità della disabilità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92.
Tuttavia se fino ad oggi veniva accettato esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) con espressa indicazione della grave limitazione alla deambulazione, la Circolare 21/E dell’ Agenzia delle Entrate stabilisce, anche in questo caso, che in sostituzione del verbale di handicap attestante la situazione di gravità può essere accettato il verbale di invalidità civile a condizione che in esso sia indicata:
1. la dizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”;
2. il riferimento esplicito alla gravità della patologia.
I disabili di cui al punto 4 (disabili con ridotte o impedite capacità motorie) sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.

Le agevolazioni previste per il settore auto, riferite a motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %) riguardano:
– Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.).

La detrazione spetta una sola volta (per un solo veicolo) nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA perchè destinato alla demolizione.
–  Agevolazioni IVA
E’ applicabile l’IVA al 4 anziché al 20 per cento all’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel nuovi o usati da parte del disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico; (compete una sola volta – cioè per un solo veicolo – nel corso di quattro anni decorrenti dalla data dell’acquisto).
E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
– Esenzione permanente dal pagamento del bollo
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo riguarda i veicoli sopra indicati con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata; spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando è intestata ad un familiare di cui sia fisicamente a carico.
– Diritto alle agevolazioni per il familiare
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni per il settore auto (Irpef, Iva, bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto le spese nell’interesse del disabile, a condizione che questi sia fiscalmente a suo carico.
– Esenzione dalla imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La documentazione sanitaria richiesta
a) Auto senza necessità di adattamento
per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990).
In alternativa può essere accettato il solo verbale di invalidità civile attestante la natura psichica della patologia, lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita, la gravità della patologia (Circolare 21/E Agenzia delle Entrate 23.04.10).
per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione.
In alternativa può essere accettato il solo verbale di invalidità civile attestante o status di invalido civile “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore e la gravità della patologia (Circolare 21/E Agenzia delle Entrate 23.04.10).
b) Auto con adattamento
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla  capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del  veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto. La natura motoria della  disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla  Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche  pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione  necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i  disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di  solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione  medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

AGEVOLAZIONI PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP
La detrazione per  i figli a carico è attualmente pari a:
– 1.220 euro per il figlio di età inferiore a tre anni
– 950 euro per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92, si ha diritto ad un ulteriore importo di 400 euro.
– 1.620 euro per il figlio di età inferiore a tre anni
– 1.350 euro per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
□ la comunicazione interpersonale
□ l’elaborazione scritta o grafica
□ il controllo dell’ambiente
□ l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
□ specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della U.O. Riabilitazione del Distretto ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
□ certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di detrazione Irpef.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati
– quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi
– i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile.

AGEVOLAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Per assistenza specifica si intendono le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.

DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
Oltre alle agevolazioni fiscali previste il settore auto in favore dei non vedenti sono state introdotte anche le seguenti agevolazioni:
□ la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
□ la detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
□ aliquota IVA agevolata del 4% l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti

Per approfondimenti consultare la “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità“, Agenzia delle Entrate, edizione 2017.